STATUTO



F.I.F.T.M.

FEDERAZIONE ITALIANA FERROVIE TURISTICHE E MUSEALI
STATUTO


F.I.F.T.M.

FEDERAZIONE ITALIANA FERROVIE TURISTICHE E MUSEALI
STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE

  1. La Federazione Italiana delle Ferrovie Turistiche e Museali – FIFTM, di seguito detta Federazione o FIFTM, risulta costituita il 27/04/1995 in Torino e, pertanto, il presente statuto costituisce una modifica di quello esistente all’atto della costituzione.

    Tale modifica è resa necessaria per ampliare l’attività della Federazione e per aggiornare lo Statuto alle regole normative e legislative in vigore in materia di associazioni.

  2. La FIFTM è un’associazione apartitica senza fini di lucro, basata prevalentemente sull’attività volontaria dei soci, e svolge attività di promozione e utilità sociale. Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. La Federazione è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato, il cui ordinamento è basato sul principio della democrazia interna.

  3. La FIFTM, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può cooperare o aderire con diverse modalità o riunirsi in coordinamento con altre associazioni locali, nazionali od estere che operano nel medesimo ambito o in ambiti correlati. FIFTM si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dal presente statuto, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

  4. Per Ferrovie si intendono anche tranvie e comunque trasporti su rotaia o via guidata di ogni tipo, e l’aggettivo ferroviario fa riferimento a queste.

ART. 2 – SEDE E DURATA

La FIFTM ha sede presso il Museo Ferroviario Piemontese in Torino, C.so Stati Uniti, 21 c/o Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte, può aprire sedi operative anche in altre località, e ha durata illimitata. Il cambio di sede non comporta la delibera dell’assemblea straordinaria.

ART. 3 – SCOPI E OGGETTO STATUTARIO

La FIFTM opera per la diffusione della cultura storico-tecnica di tutti gli aspetti della realtà ferroviaria nazionale, articolando la sua azione secondo i seguenti principi guida:

a) rappresentare le esigenze culturali, ferroviarie, turistiche e museali dei soci davanti alle autorità e amministrazioni pubbliche, agli enti e privati locali, nazionali, regionali e internazionali nel:

  1. raccogliere, mantenere e diffondere la cultura storica dei trasporti su ferro, in musei, in siti promozionali, via web, in modo diretto o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, con particolare attenzione al sistema di istruzione e formazione;

  2. favorire e promuovere le iniziative di recupero ed esposizione dei rotabili storici, sia per esposizioni museali, sia per la rimessa in esercizio, tramandando e tutelando le conoscenze tecnico/operative relative alla manutenzione e alla condotta, operando anche per la salvaguardia e la preservazione degli impianti fissi e del materiale d’archivio e altri manufatti relativi al patrimonio ferroviario nazionale;

  3. favorire e promuovere le iniziative e le tecnologie che portino al riuso delle linee ferroviarie non più adibite a servizi commerciali continuativi passeggeri e merci, supportando le associazioni affiliate, gli Enti e le Amministrazioni del territorio nella progettazione, promozione e gestione di progetti turistici, compresi quelli relativi all’intermodalità con altri sistemi di mobilità “dolce” e altre iniziative inerenti la mobilità sociale (studenti, anziani, disabili ecc..);

  4. offrire servizi di rappresentanza e/o di consulenza tecnico/gestionale a favore dei propri soci, compresi gli Enti Locali, che intendano avviare iniziative di riuso di linee ferroviarie di cui al punto 3) attraverso ogni tipologia di rotabili ferroviari o altri veicoli atti alla circolazione su rotaie (rotabili storici, ordinari, ferrocicli, tram-treni), su linee sospese e dismesse, ma anche sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale o su linee regionali aperte al traffico ordinario, nonché progetti di intermodalità con la mobilità pedonale e ciclabile;

  5. collaborare con Enti di ricerca e Università per l’individuazione di ogni tecnologia che favorisca l’uso di rotabili storici in modo compatibile e rispettoso dell’ambiente, unitamente a tecnologie e procedure informatiche inerenti la sicurezza delle ferrovie turistiche;

  6. sostenere le iniziative che integrino il turismo ferroviario nell’ambito delle più ampie iniziative regionali, nazionali e internazionali, portate avanti da soggetti privati e pubblici, riguardanti la mobilità dolce, inserite nel quadro delle azioni di tipo ambientale e naturalistico;

b) favorire lo scambio di esperienze tra i soci con lo scopo di costituire delle buone pratiche replicabili nell’interesse di tutti;
c) creare sinergie con i territori e le loro forme di governo locale (Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi) per lo sviluppo della cultura e del turismo legato al trasporto ferroviario;
d) collaborare con Enti governativi, Agenzie, strutture tecniche le cui attività sono legate all’esercizio di ferrovie turistiche e rotabili storici, sia su rete dedicata sia su rete aperta al traffico ordinario;

ART. 4 – SOCI

4.1 – TIPOLOGIE DEI SOCI

Sono soci gli enti, società, associazioni e persone fisiche che svolgono, o sostengono, attività nel campo culturale, museale e turistico riguardanti il mondo delle ferrovie, secondo i seguenti criteri e condizioni:

a) se società, associazioni o enti, a condizione che siano adeguatamente costituite secondo la legislazione vigente;
b) se appartengono alla categoria dei soci operativi in ambito ferroviario, a condizione che abbiano in esercizio una delle seguenti attività:

  1. possiedono, o hanno in disponibilità, rotabili ferroviari o tranviari di interesse storico, non visitabili se non occasionalmente, o affidati ad altri;

  2. curano un museo aperto al pubblico almeno dieci giorni all’anno, avendo responsabilità per la visita;

  3. abbiano in esercizio una linea ferroviaria o tranviaria sulla quale circolano rotabili esclusivamente dedicati a un servizio turistico, ordinari e storici.

c) sono altresì soci gli enti pubblici e privati, le società e le associazioni che svolgono attività culturali e/o di sostegno e fiancheggiamento relativamente a coloro che si occupano in modo operativo di ferrovie turistiche e rotabili storici.
Possono essere altresì soci i soggetti pubblici e privati che svolgano direttamente, o sostengano in diverse forme, le attività di altri soggetti impegnati per il raggiungimenti degli scopi del seguente statuto; in particolare possono essere soci gli Enti locali e loro aggregazioni attraversati o comunque interessati alla tutela valorizzazione e riuso turistico/culturale di infrastrutture ferroviarie.
d) a precisazione del punto b) possono associarsi anche le società di persone, di capitali, pubbliche o cooperative, o anche singoli, che abbiamo almeno un ramo di attività nel settore delle ferrovie turistiche e/o dei rotabili storici.

4.2 – CATEGORIE DEI SOCI

I soci sono distinti in tre categorie:

  1. Ordinario (colui che promuove gli scopi sociali con la diffusione delle attività FIFTM, in modo operativo, verso il territorio);

  2. Sostenitore (colui che, pur svolgendo attività diverse da quelle del socio ordinario, sostiene in diverse forme la Federazione);

  3. Onorario (sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore della FIFTM e che non siano nei casi 1 e 2 o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo).

4.3 – CRITERI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a far parte della Federazione tutti i soggetti che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi della Federazione e si impegnano per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande d’ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio direttivo.

L’ammissione alla Federazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D. Lgs 196/2003, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All’atto dell’ammissione il socio s’impegna a:

– accettare e rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti emanati;
– versare la quota di iscrizione annuale, nella misura fissata dall’assemblea.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.
Il numero dei soci è illimitato.
I soci pubblici (Province, Comuni e loro Consorzi, altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica prevalente) non possono rappresentare la maggioranza dei membri della Federazione.
Qualora il numero dei soci pubblici dovesse diventare maggiore di quello delle associazioni e degli altri soci privati, nei loro confronti si applicherà il criterio del voto ponderato, per far sì che il peso dei loro voti non superi mai la quota del 49% dei voti totali.
L’ammontare della quota associativa annuale, e la sua ripartizione secondo i regolamenti e le delibere vigenti, sono proposti dal Consiglio direttivo e ratificati dall’assemblea in sede d’approvazione del bilancio.

4.4 – CRITERI DI RECESSO O ESCLUSIONE

Il socio può recedere dalla Federazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, che ne darà notizia a tutti i soci tramite comunicazione via e-mail; la cancellazione sarà operativa dal momento del ricevimento della comunicazione scritta (via posta con RR o via e-mail, all’indirizzo segreteria@fiftm.it in questo caso previa conferma di ricezione da parte di FIFTM).
Il socio che contravviene ai principi stabiliti dallo statuto può essere escluso da FIFTM: l’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con possibilità d’appello entro trenta giorni all’assemblea che valuterà le controdeduzioni dell’interessato e voterà a voto segreto con maggioranza semplice dei presenti; è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. Il socio decade automaticamente qualora non ottemperi al pagamento della quota associativa entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Il socio non in regola con la quota dell’anno corrente potrà eccezionalmente mettersi in regola con il versamento entro trenta giorni dal ricevimento del sollecito al pagamento (inviato via email oppure eccezionalmente a mezzo posta con raccomandata AR) e comunque entro l’inizio dell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente. I Soci che abbiano cessato di appartenere alla FIFTM, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio della Federazione.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, tramite le persone fisiche che li rappresentano.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività della Federazione, a questo scopo FIFTM utilizzerà email inviate all’indirizzo che ogni singolo socio comunicherà all’atto dell’iscrizione; solo in via del tutto eccezionale si potrà ricorrere al supporto cartaceo questo sia in ragione dell’immediatezza della comunicazione che per un risparmio sui costi.

I soci hanno diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività sociali prestate, previa l’approvazione della spesa da parte del Consiglio direttivo e la disponibilità finanziaria della Federazione stessa.
La Federazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Eventuali finanziamenti dei soci sono infruttiferi.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nella Federazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 6 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:

a) l’Assemblea dei soci,
b) il Consiglio direttivo,
c) il Presidente,
d) il Vicepresidente,
e) il Segretario,
f) il Tesoriere,
g) i revisori dei conti (facoltativo).

Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati.
L’assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria quella convocata per:

– la modifica dello Statuto
– l’alienazione di beni mobili e/o immobili della Federazione verso soggetti terzi.
– per tutte le decisioni non previste all’atto della presentazione del piano di azione per l’anno corrente     e che abbiano necessità di coperture economiche straordinarie;
– per lo scioglimento della Federazione.
– È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria ha il compito di:

– approvare il bilancio consuntivo e preventivo (detto piano di azione);
– fissare gli importi delle quote sociali annuali, di norma a valere per l’anno successivo;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività della Federazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– deliberare in via definitiva sull’esclusione dei soci;
– eleggere il presidente e i componenti del Consiglio direttivo nel numero massimo di dieci, dal conteggio è escluso il Presidente;
– deliberare sulla sottoscrizione delle convenzioni;
– deliberare su quanto demandatole per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
– approvare l’eventuale acquisizione di immobili e sedimi ferroviari;
– approvare l’acquisizione di lasciti testamentari o donazioni relative al patrimonio ferroviario in tutti i suoi aspetti.

7.1 – CONVOCAZIONE

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno, entro il mese di dicembre.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente, o da persona dallo stesso a ciò delegata, normalmente mediante mail, fax, o altra forma elettronica, eccezionalmente mediante comunicazione raccomandata, spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione. La convocazione sarà pubblicata anche sul sito internet della Federazione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

7.2 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, sia personalmente sia per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattr’ore dopo, con qualsiasi numero dei presenti, in proprio o per delega.
Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.

Per quanto riguarda le decisioni dell’Assemblea, si distinguono: voti e diritti di voto.
Di norma, i voti sono uno per ogni socio ordinario e sostenitore (salvo il caso dei voti attribuiti ai soci pubblici, che verrà ricalcolato col metodo ponderato, qualora il loro numero superi quello delle altre tipologie di soci), e riguardano tutte le deliberazioni di tipo generico, previste da Codice Civile, quali elezione del presidente e del Consiglio direttivo, approvazione del rendiconto economico, determina dell’importo delle quote sociali, ammissione ed espulsione di soci, modifica dello Statuto, scioglimento della Federazione, ecc..
I diritti di voto si applicano invece a tutte quelle deliberazioni specifiche che riguardano le attività connesse all’ambito ferroviario, a insindacabile giudizio del Consiglio direttivo, e ogni membro avrà a disposizione un certo numero di diritti di voto, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo, con apposita delibera, sulla base del tipo di attività svolta dai membri stessi. A ogni membro ordinario e sostenitore spetta almeno un diritto di voto. Il numero massimo dei diritti di voto è stabilito da una delibera del Consiglio direttivo.
La quota sociale da versare sarà computata sulla base dei diritti di voto assegnati a ogni membro della Federazione, salvo quella dei soci pubblici riconducibili alla categoria degli Enti territoriali di governo del territorio (Comuni, loro unioni e consorzi, Province, ecc), per i quali la quota associativa sarà determinata in modo specifico da una delibera del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei voti, o dei diritti di voto nei casi previsti, dei presenti e di coloro che sono rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti i soci e quelle richieste dalla maggioranza dei membri, qualora lo ritengano necessario.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci, deleghe comprese e, con decisione deliberata a maggioranza dei voti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno i 3/4 della totalità dei soci.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci compresi i dissenzienti e gli assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri sociali.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo della Federazione, opera in forma collegiale ed è composto dal Presidente e dai consiglieri eletti dall’assemblea in un numero variabile da tre a nove, compreso il Presidente; rimane in carica per tre anni e comunque fino all’approvazione del terzo bilancio consuntivo) ed i suoi componenti sono rieleggibili. Ha il compito di attuare le decisioni dell’assemblea, promuovere gli scopi sociali e gestire l’attività della Federazione fra un’assemblea e l’altra, essendone la massima forma rappresentativa, favorendo il passaggio delle conoscenze fra tutti i soci al fine garantire un ricambio in seno al Consiglio stesso.
Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio, o i soci, che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono quando termina il periodo di validità temporale del Consiglio stesso.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio direttivo nomina, al suo interno, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio direttivo può nominare i revisori dei conti tra i membri dell’assemblea o nominare personale esterno, concordando il relativo compenso.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea; redige e presenta all’assemblea stessa il rapporto annuale sull’attività della Federazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
In caso di parità di voti nelle decisioni del Consiglio direttivo, il voto del Presidente vale doppio.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione, presiede il Consiglio direttivo e nomina il presidente dell’assemblea.
Il Presidente convoca l’assemblea dei soci, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, e il Consiglio direttivo.
In particolare compete al Presidente:

– predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine;
– redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività della Federazione;
– vigilare sulle strutture e sui servizi d della Federazione;
– proporre, in accordo col Consiglio direttivo, i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per la Federazione e gli associati;
– proporre, in accordo col Consiglio direttivo, i regolamenti interni degli organi e strutture della Federazione.
– proporre al Consiglio direttivo la consulenza di tecnici o esperti esterni alla Federazione che possano dare validi contributi al perseguimento degli scopi sociali;
– individuare, istituire e presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

ART. 10 – IL VICEPRESIDENTE

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 11 – IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, tanto del Consiglio direttivo che dell’assemblea dei soci, riassumendo per sunto il tenore degli interventi e per esteso le delibere.

ART. 12 – IL TESORIERE

Il Tesoriere mantiene la contabilità della Federazione e la rendicontazione di ogni bene materiale ed immateriale.

ART. 13 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali la Federazione è rivolta, e per sopperire alle proprie spese di funzionamento, saranno costituite:

  1. dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo, conformemente alle regole statutarie;

  2. da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

  3. da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, Stato, Fondazioni, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini sociali;

  4. contributi di organismi internazionali;

  5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

  6. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti alla FIFTM e arricchire il suo patrimonio.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

– beni mobili ed immobili:
– donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita della Federazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini statutari.
I poteri di firma sui CC Bancari e Postali spettano al Presidente che li può delegare al Tesoriere in carica.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il rendiconto economico-finanziario della Federazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno etermina il 31 dicembre.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno in oggetto. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale in oggetto.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, ed è depositato presso la sede operativa della Federazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea; può essere consultato da ogni associato, previa richiesta d’invio, via e-mail o posta.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro l’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e, di norma, il bilancio preventivo dell’anno in corso deve essere approvato in occasione della predetta assemblea.

ART. 15 – SCIOLGIMENTO

L’eventuale scioglimento della FIFTM sarà deciso soltanto dall’assemblea, con le modalità di cui all’art. 7. La FIFTM avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,ad altre organizzazioni a fini di pubblica utilità e, possibilmente, con fini similari, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Le modifiche apportate nel presente statuto sono state approvate dai soci nell’assemblea straordinaria del 5 novembre 2016.

Il Presidente Alberto Sgarbi
Il Segretario Edoardo Franchi

ART. 1 – COSTITUZIONE

  1. La Federazione Italiana delle Ferrovie Turistiche e Museali – FIFTM, di seguito detta Federazione o FIFTM, risulta costituita il 27/04/1995 in Torino e, pertanto, il presente statuto costituisce una modifica di quello esistente all’atto della costituzione.
    Tale modifica è resa necessaria per ampliare l’attività della Federazione e per aggiornare lo Statuto alle regole normative e legislative in vigore in materia di associazioni.
  2. La FIFTM è un’associazione apartitica senza fini di lucro, basata prevalentemente sull’attività volontaria dei soci, e svolge attività di promozione e utilità sociale. Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. La Federazione è un’associazione con personalità giuridica di diritto privato, il cui ordinamento è basato sul principio della democrazia interna.
  3. La FIFTM, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può cooperare o aderire con diverse modalità o riunirsi in coordinamento con altre associazioni locali, nazionali od estere che operano nel medesimo ambito o in ambiti correlati. FIFTM si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle previste dal presente statuto, con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.
  4. Per Ferrovie si intendono anche tranvie e comunque trasporti su rotaia o via guidata di ogni tipo, e l’aggettivo ferroviario fa riferimento a queste.

ART. 2 – SEDE E DURATA

La FIFTM ha sede presso il Museo Ferroviario Piemontese in Torino, C.so Stati Uniti, 21 c/o Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte, può aprire sedi operative anche in altre località, e ha durata illimitata. Il cambio di sede non comporta la delibera dell’assemblea straordinaria.

ART. 3 – SCOPI E OGGETTO STATUTARIO

La FIFTM opera per la diffusione della cultura storico-tecnica di tutti gli aspetti della realtà ferroviaria nazionale, articolando la sua azione secondo i seguenti principi guida:
a) rappresentare le esigenze culturali, ferroviarie, turistiche e museali dei soci davanti alle autorità e amministrazioni pubbliche, agli enti e privati locali, nazionali, regionali e internazionali nel:
  1. raccogliere, mantenere e diffondere la cultura storica dei trasporti su ferro, in musei, in siti promozionali, via web, in modo diretto o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, con particolare attenzione al sistema di istruzione e formazione;
  2. favorire e promuovere le iniziative di recupero ed esposizione dei rotabili storici, sia per esposizioni museali, sia per la rimessa in esercizio, tramandando e tutelando le conoscenze tecnico/operative relative alla manutenzione e alla condotta, operando anche per la salvaguardia e la preservazione degli impianti fissi e del materiale d’archivio e altri manufatti relativi al patrimonio ferroviario nazionale;
  3. favorire e promuovere le iniziative e le tecnologie che portino al riuso delle linee ferroviarie non più adibite a servizi commerciali continuativi passeggeri e merci, supportando le associazioni affiliate, gli Enti e le Amministrazioni del territorio nella progettazione, promozione e gestione di progetti turistici, compresi quelli relativi all’intermodalità con altri sistemi di mobilità “dolce” e altre iniziative inerenti la mobilità sociale (studenti, anziani, disabili ecc..);
  4. offrire servizi di rappresentanza e/o di consulenza tecnico/gestionale a favore dei propri soci, compresi gli Enti Locali, che intendano avviare iniziative di riuso di linee ferroviarie di cui al punto 3) attraverso ogni tipologia di rotabili ferroviari o altri veicoli atti alla circolazione su rotaie (rotabili storici, ordinari, ferrocicli, tram-treni), su linee sospese e dismesse, ma anche sull’Infrastruttura Ferroviaria Nazionale o su linee regionali aperte al traffico ordinario, nonché progetti di intermodalità con la mobilità pedonale e ciclabile;
  5. collaborare con Enti di ricerca e Università per l’individuazione di ogni tecnologia che favorisca l’uso di rotabili storici in modo compatibile e rispettoso dell’ambiente, unitamente a tecnologie e procedure informatiche inerenti la sicurezza delle ferrovie turistiche;
  6. sostenere le iniziative che integrino il turismo ferroviario nell’ambito delle più ampie iniziative regionali, nazionali e internazionali, portate avanti da soggetti privati e pubblici, riguardanti la mobilità dolce, inserite nel quadro delle azioni di tipo ambientale e naturalistico;
b) favorire lo scambio di esperienze tra i soci con lo scopo di costituire delle buone pratiche replicabili nell’interesse di tutti;
c) creare sinergie con i territori e le loro forme di governo locale (Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi) per lo sviluppo della cultura e del turismo legato al trasporto ferroviario;
d) collaborare con Enti governativi, Agenzie, strutture tecniche le cui attività sono legate all’esercizio di ferrovie turistiche e rotabili storici, sia su rete dedicata sia su rete aperta al traffico ordinario;

ART. 4 – SOCI

4.1 – TIPOLOGIE DEI SOCI

Sono soci gli enti, società, associazioni e persone fisiche che svolgono, o sostengono, attività nel campo culturale, museale e turistico riguardanti il mondo delle ferrovie, secondo i seguenti criteri e condizioni:
a) se società, associazioni o enti, a condizione che siano adeguatamente costituite secondo la legislazione vigente;
b) se appartengono alla categoria dei soci operativi in ambito ferroviario, a condizione che abbiano in esercizio una delle seguenti attività:
  1. possiedono, o hanno in disponibilità, rotabili ferroviari o tranviari di interesse storico, non visitabili se non occasionalmente, o affidati ad altri;
  2. curano un museo aperto al pubblico almeno dieci giorni all’anno, avendo responsabilità per la visita;
  3. abbiano in esercizio una linea ferroviaria o tranviaria sulla quale circolano rotabili esclusivamente dedicati a un servizio turistico, ordinari e storici.
c) sono altresì soci gli enti pubblici e privati, le società e le associazioni che svolgono attività culturali e/o di sostegno e fiancheggiamento relativamente a coloro che si occupano in modo operativo di ferrovie turistiche e rotabili storici.
Possono essere altresì soci i soggetti pubblici e privati che svolgano direttamente, o sostengano in diverse forme, le attività di altri soggetti impegnati per il raggiungimenti degli scopi del seguente statuto; in particolare possono essere soci gli Enti locali e loro aggregazioni attraversati o comunque interessati alla tutela valorizzazione e riuso turistico/culturale di infrastrutture ferroviarie.
d) a precisazione del punto b) possono associarsi anche le società di persone, di capitali, pubbliche o cooperative, o anche singoli, che abbiamo almeno un ramo di attività nel settore delle ferrovie turistiche e/o dei rotabili storici.

4.2 – CATEGORIE DEI SOCI

I soci sono distinti in tre categorie:
  1. Ordinario (colui che promuove gli scopi sociali con la diffusione delle attività FIFTM, in modo operativo, verso il territorio);
  2. Sostenitore (colui che, pur svolgendo attività diverse da quelle del socio ordinario, sostiene in diverse forme la Federazione);
  3. Onorario (sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore della FIFTM e che non siano nei casi 1 e 2 o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo).

4.3 – CRITERI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a far parte della Federazione tutti i soggetti che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi della Federazione e si impegnano per il loro raggiungimento.
L’organo competente a deliberare sulle domande d’ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio direttivo.
L’ammissione alla Federazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D. Lgs 196/2003, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio s’impegna a:
– accettare e rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti emanati;
– versare la quota di iscrizione annuale, nella misura fissata dall’assemblea.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
La quota associativa è intrasmissibile.
Il numero dei soci è illimitato.
I soci pubblici (Province, Comuni e loro Consorzi, altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica prevalente) non possono rappresentare la maggioranza dei membri della Federazione.
Qualora il numero dei soci pubblici dovesse diventare maggiore di quello delle associazioni e degli altri soci privati, nei loro confronti si applicherà il criterio del voto ponderato, per far sì che il peso dei loro voti non superi mai la quota del 49% dei voti totali.
L’ammontare della quota associativa annuale, e la sua ripartizione secondo i regolamenti e le delibere vigenti, sono proposti dal Consiglio direttivo e ratificati dall’assemblea in sede d’approvazione del bilancio.

4.4 – CRITERI DI RECESSO O ESCLUSIONE

Il socio può recedere dalla Federazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo, che ne darà notizia a tutti i soci tramite comunicazione via e-mail; la cancellazione sarà operativa dal momento del ricevimento della comunicazione scritta (via posta con RR o via e-mail, all’indirizzo segreteria@fiftm.it in questo caso previa conferma di ricezione da parte di FIFTM).
Il socio che contravviene ai principi stabiliti dallo statuto può essere escluso da FIFTM: l’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con possibilità d’appello entro trenta giorni all’assemblea che valuterà le controdeduzioni dell’interessato e voterà a voto segreto con maggioranza semplice dei presenti; è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. Il socio decade automaticamente qualora non ottemperi al pagamento della quota associativa entro il 30 giugno dell’anno di riferimento. Il socio non in regola con la quota dell’anno corrente potrà eccezionalmente mettersi in regola con il versamento entro trenta giorni dal ricevimento del sollecito al pagamento (inviato via email oppure eccezionalmente a mezzo posta con raccomandata AR) e comunque entro l’inizio dell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente. I Soci che abbiano cessato di appartenere alla FIFTM, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio della Federazione.

ART. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, tramite le persone fisiche che li rappresentano.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività della Federazione, a questo scopo FIFTM utilizzerà email inviate all’indirizzo che ogni singolo socio comunicherà all’atto dell’iscrizione; solo in via del tutto eccezionale si potrà ricorrere al supporto cartaceo questo sia in ragione dell’immediatezza della comunicazione che per un risparmio sui costi.
I soci hanno diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività sociali prestate, previa l’approvazione della spesa da parte del Consiglio direttivo e la disponibilità finanziaria della Federazione stessa.
La Federazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Eventuali finanziamenti dei soci sono infruttiferi.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e il regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nella Federazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 6 – ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:
a) l’Assemblea dei soci,
b) il Consiglio direttivo,
c) il Presidente,
d) il Vicepresidente,
e) il Segretario,
f) il Tesoriere,
g) i revisori dei conti (facoltativo).
Tutte le cariche elettive sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ART. 7 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati.
L’assemblea è il massimo organo deliberante e può essere ordinaria e straordinaria.
È straordinaria quella convocata per:
– la modifica dello Statuto
– l’alienazione di beni mobili e/o immobili della Federazione verso soggetti terzi.
– per tutte le decisioni non previste all’atto della presentazione del piano di azione per l’anno corrente     e che abbiano necessità di coperture economiche straordinarie;
– per lo scioglimento della Federazione.
– È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’assemblea ordinaria ha il compito di:
– approvare il bilancio consuntivo e preventivo (detto piano di azione);
– fissare gli importi delle quote sociali annuali, di norma a valere per l’anno successivo;
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività della Federazione;
– approvare l’eventuale regolamento interno;
– deliberare in via definitiva sull’esclusione dei soci;
– eleggere il presidente e i componenti del Consiglio direttivo nel numero massimo di dieci, dal conteggio è escluso il Presidente;
– deliberare sulla sottoscrizione delle convenzioni;
– deliberare su quanto demandatole per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
– approvare l’eventuale acquisizione di immobili e sedimi ferroviari;
– approvare l’acquisizione di lasciti testamentari o donazioni relative al patrimonio ferroviario in tutti i suoi aspetti.

7.1 – CONVOCAZIONE

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale, almeno una volta all’anno, entro il mese di dicembre.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente, o da persona dallo stesso a ciò delegata, normalmente mediante mail, fax, o altra forma elettronica, eccezionalmente mediante comunicazione raccomandata, spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione. La convocazione sarà pubblicata anche sul sito internet della Federazione.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

7.2 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, sia personalmente sia per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattr’ore dopo, con qualsiasi numero dei presenti, in proprio o per delega.
Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.
Per quanto riguarda le decisioni dell’Assemblea, si distinguono: voti e diritti di voto.
Di norma, i voti sono uno per ogni socio ordinario e sostenitore (salvo il caso dei voti attribuiti ai soci pubblici, che verrà ricalcolato col metodo ponderato, qualora il loro numero superi quello delle altre tipologie di soci), e riguardano tutte le deliberazioni di tipo generico, previste da Codice Civile, quali elezione del presidente e del Consiglio direttivo, approvazione del rendiconto economico, determina dell’importo delle quote sociali, ammissione ed espulsione di soci, modifica dello Statuto, scioglimento della Federazione, ecc..
I diritti di voto si applicano invece a tutte quelle deliberazioni specifiche che riguardano le attività connesse all’ambito ferroviario, a insindacabile giudizio del Consiglio direttivo, e ogni membro avrà a disposizione un certo numero di diritti di voto, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo, con apposita delibera, sulla base del tipo di attività svolta dai membri stessi. A ogni membro ordinario e sostenitore spetta almeno un diritto di voto. Il numero massimo dei diritti di voto è stabilito da una delibera del Consiglio direttivo.
La quota sociale da versare sarà computata sulla base dei diritti di voto assegnati a ogni membro della Federazione, salvo quella dei soci pubblici riconducibili alla categoria degli Enti territoriali di governo del territorio (Comuni, loro unioni e consorzi, Province, ecc), per i quali la quota associativa sarà determinata in modo specifico da una delibera del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei voti, o dei diritti di voto nei casi previsti, dei presenti e di coloro che sono rappresentati per delega; sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti i soci e quelle richieste dalla maggioranza dei membri, qualora lo ritengano necessario.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci, deleghe comprese e, con decisione deliberata a maggioranza dei voti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno i 3/4 della totalità dei soci.
Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci compresi i dissenzienti e gli assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri sociali.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo della Federazione, opera in forma collegiale ed è composto dal Presidente e dai consiglieri eletti dall’assemblea in un numero variabile da tre a nove, compreso il Presidente; rimane in carica per tre anni e comunque fino all’approvazione del terzo bilancio consuntivo) ed i suoi componenti sono rieleggibili. Ha il compito di attuare le decisioni dell’assemblea, promuovere gli scopi sociali e gestire l’attività della Federazione fra un’assemblea e l’altra, essendone la massima forma rappresentativa, favorendo il passaggio delle conoscenze fra tutti i soci al fine garantire un ricambio in seno al Consiglio stesso.
Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio, o i soci, che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono quando termina il periodo di validità temporale del Consiglio stesso.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio direttivo nomina, al suo interno, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio direttivo può nominare i revisori dei conti tra i membri dell’assemblea o nominare personale esterno, concordando il relativo compenso.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea; redige e presenta all’assemblea stessa il rapporto annuale sull’attività della Federazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
In caso di parità di voti nelle decisioni del Consiglio direttivo, il voto del Presidente vale doppio.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione, presiede il Consiglio direttivo e nomina il presidente dell’assemblea.
Il Presidente convoca l’assemblea dei soci, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, e il Consiglio direttivo.
In particolare compete al Presidente:
– predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine;
– redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività della Federazione;
– vigilare sulle strutture e sui servizi d della Federazione;
– proporre, in accordo col Consiglio direttivo, i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per la Federazione e gli associati;
– proporre, in accordo col Consiglio direttivo, i regolamenti interni degli organi e strutture della Federazione.
– proporre al Consiglio direttivo la consulenza di tecnici o esperti esterni alla Federazione che possano dare validi contributi al perseguimento degli scopi sociali;
– individuare, istituire e presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

ART. 10 – IL VICEPRESIDENTE

Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

ART. 11 – IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, tanto del Consiglio direttivo che dell’assemblea dei soci, riassumendo per sunto il tenore degli interventi e per esteso le delibere.

ART. 12 – IL TESORIERE

Il Tesoriere mantiene la contabilità della Federazione e la rendicontazione di ogni bene materiale ed immateriale.

ART. 13 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali la Federazione è rivolta, e per sopperire alle proprie spese di funzionamento, saranno costituite:
  1. dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo, conformemente alle regole statutarie;
  2. da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
  3. da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, Stato, Fondazioni, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini sociali;
  4. contributi di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
  6. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge 383/2000.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti alla FIFTM e arricchire il suo patrimonio.
Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
– beni mobili ed immobili:
– donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita della Federazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini statutari.
I poteri di firma sui CC Bancari e Postali spettano al Presidente che li può delegare al Tesoriere in carica.

ART. 14 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il rendiconto economico-finanziario della Federazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno etermina il 31 dicembre.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno in oggetto. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale in oggetto.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, ed è depositato presso la sede operativa della Federazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea; può essere consultato da ogni associato, previa richiesta d’invio, via e-mail o posta.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro l’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale e, di norma, il bilancio preventivo dell’anno in corso deve essere approvato in occasione della predetta assemblea.

ART. 15 – SCIOLGIMENTO

L’eventuale scioglimento della FIFTM sarà deciso soltanto dall’assemblea, con le modalità di cui all’art. 7. La FIFTM avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,ad altre organizzazioni a fini di pubblica utilità e, possibilmente, con fini similari, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Le modifiche apportate nel presente statuto sono state approvate dai soci nell’assemblea straordinaria del 5 novembre 2016.
Il Presidente Alberto Sgarbi
Il Segretario Edoardo Franchi
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